Sez. L, Sentenza n. 7705 del 15/07/1995 (Rv. 493287 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Provvedimento relativo - Impugnabilità ex art. 104 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Istanza infratriennale di riconoscimento di un aggravamento ulteriore presentato dopo un provvedimento di revisione - Impugnazione della revisione - Configurabilità - Decorso di altri sessanta giorni dalla revisione - Irrilevanza - Raggiungimento nel corso del giudizio del grado di invalidità richiesto dall'assicurato - Disciplina ex art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - Applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
Il provvedimento avente ad oggetto la revisione della rendita ai sensi dell'art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 rientra fra quelli impugnabili dall'infortunato ai sensi dell'art. 104 dello stesso d.P.R., il quale stabilisce che se l'infortunato non accetta la liquidazione della rendita comunque fatta dall'assicuratore comunica all'istituto entro sessanta giorni i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento stesso, precisando la misura dell'indennità che ritiene essergli dovuta. Ne consegue che, anche in applicazione del criterio di interpretazione conservativa, l'istanza con cui l'infortunato, dopo breve tempo dal provvedimento di revisione, chieda il riconoscimento di un aggravamento ulteriore va intesa non come istanza di nuova revisione, preclusa dal mancato decorso dell'intervallo di un triennio previsto dal citato art. 83 fra una revisione e l'altra, ma come impugnazione della revisione già effettuata, a nulla rilevando che l'istanza amministrativa sia stata presentata oltre il termine di sessanta giorni, giacché, nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, non si tiene conto delle preclusioni verificatesi in sede amministrativa, e che il grado di invalidità richiesto dall'assicurato sia stato raggiunto nel corso del giudizio, trovando applicazione analogica, nelle controversie relative ad infortuni sul lavoro, l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., il quale impone di tener conto degli aggravamenti verificatisi in corso di causa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 104 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)