Sez. 3, Sentenza n. 7556 del 01/04/2011 (Rv. 617810 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI | Contestazione circa la tardività dell'intervento di un altro creditore - Natura - Controversia relativa alla distribuzione della somma ricavata - Sussistenza - Opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Proponibilità - Limiti - Principio enunciato nell'interesse della legge.
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI
In tema di espropriazione presso terzi, tanto nel regime anteriore come in quello successivo alla modifica degli artt. 499 e 500 cod. proc. civ., la doglianza con la quale un creditore eccepisce la tardività dell'intervento di un altro creditore va qualificata come controversia attinente alla distribuzione della somma ricavata - da risolversi ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ. - e non come opposizione agli atti esecutivi; la medesima, pertanto, può essere dispiegata anche nella fase finale della distribuzione, senza essere soggetta al termine (di cinque giorni nel precedente regime e di venti giorni a seguito delle modifiche di cui all'art. 2, comma 3, lett. e), n. 41) del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80) di cui all'art. 617 del codice di procedura civile. (Principio enunciato nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ., in presenza di un ricorso inammissibile).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363, Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 500, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 551, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 lett. E) CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)