Sez. 1, Sentenza n. 3296 del 21/03/2000 (Rv. 534908 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE | Conclusione del contratto - Esecuzione prima della risposta dell'accettante - Rilevanza - Condizioni - Tassatività.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE
La norma di cui all'art. 1327 cod. civ. (esecuzione del contratto prima della prestazione dell'accettante) non è applicabile ad altre ipotesi che non siano quelle da essa specificamente indicate, con la conseguenza che il contratto s'intende concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione soltanto nei casi previsti dal primo comma di detto articolo: espressa richiesta del proponente, natura dell'affare o uso, che impongano l'esecuzione della prestazione senza una preventiva risposta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1327
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)