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Sez. 1, Sentenza n. 3296 del 21/03/2000 (Rv. 534908 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE | Conclusione del contratto - Esecuzione prima della risposta dell'accettante - Rilevanza - Condizioni - Tassatività.
Stato
decisa il 2000-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534908-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE

La norma di cui all'art. 1327 cod. civ. (esecuzione del contratto prima della prestazione dell'accettante) non è applicabile ad altre ipotesi che non siano quelle da essa specificamente indicate, con la conseguenza che il contratto s'intende concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione soltanto nei casi previsti dal primo comma di detto articolo: espressa richiesta del proponente, natura dell'affare o uso, che impongano l'esecuzione della prestazione senza una preventiva risposta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1327

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)