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Sez. 3, Ordinanza n. 21516 del 12/11/2004 (Rv. 578022 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA DELL'ACCETTANTE | Conclusione del contratto - Condizioni - Foro competente - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578022-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA DELL'ACCETTANTE

In tema di contratti, la disciplina di cui all'art. 1327 cod. civ. - la quale prevede che il contratto possa intendersi concluso nel tempo e nel luogo dell'iniziata esecuzione senza la preventiva accettazione della proposta - è applicabile quando ricorra una delle tre ipotesi tassativamente previste e, cioè, che lo richieda la natura dell'affare o che lo consentano gli usi o che vi sia, comunque, una espressa richiesta in tal senso del proponente. Pertanto, nell'ipotesi di controversia relativa a diritti di obbligazione derivanti da contratti di trasporto stipulati verbalmente a distanza - in cui ragioni di speditezza impongano, nell'interesse prevalente del proponente, la immediata esecuzione della prestazione e rendano superflua ogni ulteriore trattativa, secondo quanto avviene nella prassi, normalmente osservata, conforme al modello dell'art. 1340 cod. civ. della pratica generalmente eseguita dalla determinata categoria dei contraenti a distanza nello specifico settore negoziale del trasporto - il "forum contractus", che individua la competenza territoriale ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., deve intendersi quello del luogo in cui si è dato immediato inizio all'esecuzione del trasporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1327, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)