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Sez. 5, Sentenza n. 8616 del 15/04/2011 (Rv. 617564 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono ex art. 9 legge n. 289 del 2002 - Preclusioni - Notifica di processo verbale di constatazione - Sufficienza - Necessità anche dell'invito al contraddittorio - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617564-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la definizione automatica degli anni pregressi, prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, presupponendo l'assenza di qualsivoglia attività accertativa da parte dell'Amministrazione, è preclusa nel caso di notifica sia di un processo verbale di constatazione con esito positivo, sia di un avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, sia di un invito al contraddittorio, di cui all'art. 5 del d.lgs. 19 giugno 1997 n. 218, con la conseguenza che per il verificarsi dell'effetto impeditivo di tale forma di condono non è necessario che la notifica del processo verbale di constatazione sia seguita da quella dell'invito al contraddittorio.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)