Sez. 5, Sentenza n. 1554 del 03/02/2012 (Rv. 621684 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono ex art. 9 legge n. 289 del 2002 - Preclusione - Avvenuta notifica di verbale di constatazione "con esito positivo" - Nozione - Fattispecie relativa a verbale di constatazione di una plusvalenza con l'indicazione di valori tra loro alternativi.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, il processo verbale di constatazione "con esito positivo" - la cui notifica preclude il ricorso alla fattispecie di definizione automatica per gli anni pregressi, prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - è l'atto con il quale, a conclusione dell'indagine, si segnala all'ufficio finanziario, per le valutazioni e le determinazioni a questo riservate, l'esistenza di materia imponibile, ossia, per le imposte sui redditi, di "maggiori componenti positivi" o di "minori componenti negativi", anche se per un importo non precisamente determinato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda di definizione automatica ex art. 9 della legge n. 289 del 2002, in ragione della notifica di un verbale di constatazione di una plusvalenza che recava due valori tra loro alternativi, rimettendo la scelta tra gli stessi all'Amministrazione finanziaria).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)