Sez. 3, Sentenza n. 3971 del 20/02/2007 (Rv. 596381 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia - Sospensione dei termini processuali - Violazione - Conseguenze - Sentenza del giudice di pace - Cassazione con rinvio - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
La sospensione dei termini di svolgimento di attività difensiva disposta dall'art 4 del d.l. n. 245 del 2002, convertito con modificazioni nella legge n. 286 del 2002, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, comporta che, per i soggetti residenti, alla data del 29 e 31 ottobre 2002, nonché 8 novembre 2002, nei territori individuati nei decreti del Presidente Consiglio dei Ministri in pari data, dovevano ritenersi sospesi fino al 31 marzo 2003 i processi civili in corso, ditalchè non poteva essere loro imposto di costituirsi in giudizio o svolgere attività difensiva. (Nella specie, risultando non contestato che il ricorrente risiedesse all'epoca in Catania, luogo dove gli era stata notificata la citazione, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace del luogo, che all'udienza fissata il 22 gennaio 2003 aveva fatto precisare le conclusioni all'altra parte e trattenuto la causa in decisione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 298 CORTE COST., Decreto Legge 04/11/2002 num. 245 art. 4, Legge 27/12/2002 num. 286 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)