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Sez. L, Sentenza n. 889 del 08/02/1990 (Rv. 465205 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - COMUNICAZIONI ALL'ASSICURATO - ERRORI - RESPONSABILITÀ DELL'INPS - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465205-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - COMUNICAZIONI ALL'ASSICURATO - ERRORI - RESPONSABILITÀ DELL'INPS - SUSSISTENZA.*

Ove l'INPS - nel rigettare la richiesta di pensione di anzianità per insufficienza del requisito contributivo - comunichi al lavoratore assicurato il numero complessivo (inferiore al minimo di legge) dei contributi versati od accreditati in suo favore senza distinguere tra quelli effettivi, utili al fine del conseguimento del diritto a pensione, e quelli figurativi, utili soltanto ai fini della Determinazione della misura dell'eventuale pensione, e l'assicurato, in base a tale comunicazione effettui versamenti supplementari fino a raggiungere secondo i suoi calcoli il minimo di legge e poi si dimetta dal rapporto di lavoro, senza però conseguire il diritto a pensione in ragione del mancato computo dei contributi figurativi, sussiste responsabilità dell'istituto per l'incompleta comunicazione al medesimo effettuata, e la conseguente induzione in errore circa l'effettiva entità della sua posizione contributiva, atteso che - per effetto del d.m. 5 febbraio 1969 emesso in attuazione dell'art. 5 del d.P.R. 18 marzo 1968 n. 338 e della successiva circolare n. 53406 del 27 aprile 1970 - l'INPS deve inviare al lavoratore assicurato un estratto conto periodico con l'indicazione delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione relativa all'Assicurazione per i.V.S., indicazione che, nel caso di rigetto dell'istanza del lavoratore assicurato che tenda al collocamento in pensione, deve avere la massima ampiezza e completezza. (V 2494/87, mass n 451648).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 18/03/1968 num. 338 art. 5, DM 05/02/1969

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)