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Sez. L, Sentenza n. 9531 del 12/09/1991 (Rv. 473811 - 01)

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Contributi o premi | Quantificazione del premio dovuto all'INAIL - Criterio presuntivo - Accertamento "ex post" di erogazioni di retribuzioni maggiori - Diritto dell'INAIL al conguaglio - Liquidazione ex art. 28 del D.P.R. n. 1124 del 1965 - Esigibilità dal decimo giorno dalla comunicazione al datore di lavoro - Prescrizione - Decorrenza dalla data di detta comunicazione.
Stato
decisa il 1991-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473811-01

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Contributi o premi

Il premio dovuto all'I.N.A.I.L. dal datore di lavoro è quantificato, con criterio presuntivo, sulla base delle retribuzioni di cui si prevede l'erogazione nel periodo di riferimento ed è quindi suscettibile di non corrispondenza alla misura che, "ex post", risulti dovuta. Pertanto l'eventuale diritto dell'I.N.A.I.L. al conguaglio sorge per effetto della liquidazione cui l'istituto procede ex artt. 28, quinto e sesto comma, D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e diviene esigibile a partire dal decimo giorno dalla comunicazione stessa - che può avvenire anche attraverso notificazione di decreto ingiuntivo per il pagamento delle corrispondenti somme - fatta al datore di lavoro, con la conseguenza che solo da quest'ultima data, comincia a decorrere la prescrizione di tale diritto, a norma dell'art. 112 secondo comma, D.P.R. cit..

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 28 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 44 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)