Sez. L, Sentenza n. 8236 del 08/10/1994 (Rv. 488045 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Azione dell'I.N.A.I.L. diretta al soddisfacimento di crediti contributivi accertati e liquidati - Prescrizione annuale ex art. 112, secondo comma, d.P.R. n. 112 del 1965 - Decorrenza - Azione dell'Istituto rivolta all'accertamento ed alla liquidazione degli stessi crediti - Prescrizione decennale - Operatività.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI
La prescrizione annuale stabilita dall'art. 112, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 riguarda l'azione dell'I.N.A.I.L. diretta al soddisfacimento di crediti contributivi già definitivamente accertati e liquidati restando invece soggetta all'ordinaria prescrizione decennale l'azione, del medesimo Istituto, rivolta all'accertamento ed alla liquidazione degli stessi crediti. L'indicato termine di prescrizione annuale (elevato ad un triennio dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980 n. 33, ed ulteriormente a dieci anni dall'art. 12 del D.L. 30 dicembre 187 n. 536, convertito con legge 29 febbraio 1988 n. 48) decorre dalla scadenza del termine concesso al datore di lavoro per adempiere, e cioè dal decimo giorno successivo alla comunicazione (ex art. 44 del citato d.P.R.) fatta dall'I.N.A.I.L. all'interessato, dell'accertamento e della liquidazione operati dallo stesso Istituto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 44 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 4 CORTE COST., Legge 28/02/1980 num. 33 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 12, Legge 28/02/1988 num. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)