Sez. 5, Sentenza n. 13941 del 15/10/1986 Ud. (dep. 09/12/1986) Rv. 174566 - 01
SENTENZA PENALE - DISPOSITIVO - IN GENERE - CONTRASTO FRA DISPOSITIVO E MOTIVAZIONE NELLA DETERMINAZIONE DELLA PENA - SENTENZA D'APPELLO - RIDUZIONE DELLA PENA RISPETTO AL DISPOSITIVO, MA NON RISPETTO ALLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - CENSURA PER DIFETTO DI LOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - INFONDATEZZA - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - DISPOSITIVO - IN GENERE - CONTRASTO FRA DISPOSITIVO E MOTIVAZIONE NELLA DETERMINAZIONE DELLA PENA - SENTENZA D'APPELLO - RIDUZIONE DELLA PENA RISPETTO AL DISPOSITIVO, MA NON RISPETTO ALLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - CENSURA PER DIFETTO DI LOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - INFONDATEZZA - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - ESCLUSIONE.*
Nel caso in cui nella sentenza d'appello la pena risulti ridotta (nella specie mesi dieci di reclusione) rispetto all'entità comminata nel dispositivo della sentenza di primo grado (un anno), ma non rispetto a quella indicata nella motivazione di quest'ultima (dieci mesi), è infondata la censura proposta - per difetto di logicità della motivazione - sull'assunto della fittizia riduzione di pena. Infatti, la pena che i giudici d'appello dovevano prendere in considerazione era quella maggiore espressa nel dispositivo della sentenza, poiché la discrepanza sui dati contenuti nella motivazione e quelli contenuti nel dispositivo letto in udienza non può essere risolta altrimenti che privilegiando i secondi. Nè è possibile far ricorso alla procedura della correzione di errori materiali, di cui all'art. 149 cod. proc. pen., poiché, in tal caso, non si versa nella situazione in cui si debba porre rimedio ad errori materiali (risultato di una errata operazione aritmetica) rilevabili dal contesto del provvedimento. (V mass n 168444; (V mass n 128884; (V mass n 121442).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 476, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)