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Sez. 1, Sentenza n. 3050 del 30/03/1987 (Rv. 452153 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IMPRESA ASSICURATRICE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - SOPRAVVENIENZA IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO PROMOSSO DAL DANNEGGIATO - CONSEGUENZE - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DEI DANNI NEI CONFRONTI DELLA IMPRESA ASSICURATRICE, PREVIA "DENUNCIATIO LITIS" ALLA IMPRESA DESIGNATA - AMMISSIBILITÀ - CREDITO DEL TERZO DANNEGGIATO - RIVALUTAZIONE MONETARIA PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALL'INSTAURARSI DELLA LIQUIDAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452153-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IMPRESA ASSICURATRICE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - SOPRAVVENIENZA IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO PROMOSSO DAL DANNEGGIATO - CONSEGUENZE - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DEI DANNI NEI CONFRONTI DELLA IMPRESA ASSICURATRICE, PREVIA "DENUNCIATIO LITIS" ALLA IMPRESA DESIGNATA - AMMISSIBILITÀ - CREDITO DEL TERZO DANNEGGIATO - RIVALUTAZIONE MONETARIA PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALL'INSTAURARSI DELLA LIQUIDAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, e per il caso di assoggettamento dell'assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa nelle more del giudizio di primo grado promosso dal danneggiato, le comuni regole della procedura concorsuale trovano deroga, nelle Disposizioni degli artt. 19 e 25 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sia per quanto riguarda la prosecuzione del giudizio nei confronti di detta impresa in liquidazione, previa "denuntiatio litis" all'impresa designata (principio operante anche dopo le modifiche introdotte dallo art. 9 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39), fermo restando che la sentenza di condanna resa in esito al giudizio stesso ha il valore di mero accertamento verso la prima di dette imprese, mentre è direttamente opponibile alla seconda; sia per quanto riguarda la quantificazione del danno, la quale si sottrae al disposto dell'art. 59 della legge fallimentare ed è suscettibile di adeguamento, in relazione alla sopravvenuta svalutazione monetaria, anche per il periodo successivo alla apertura della liquidazione coatta, fino alla data della decisione. (nella specie, la sentenza precisa che la statuizione in ordine alla natura di valore del debito dell'assicuratore, non era stato oggetto di motivo di censura). (V 3568/85, mass n 441179; (V 5220/84, mass n 436958; (V 636/82, mass n 418400 (in senso contrario sulla seconda parte (S.U. 5229/84, mass n 436960).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 59 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 59 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 8, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 9, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 13, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)