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Sez. 3 - , Sentenza n. 31223 del 04/06/2019 Cc. (dep. 16/07/2019) Rv. 276679 - 01

NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE | Attività di ispezione amministrativa - Obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale - Presupposti.
Stato
decisa il 2019-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276679-01

NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE

In materia di attività ispettive di vigilanza di natura amministrativa, il momento a partire dal quale, nel corso di tale attività, sorge l'obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale è quello nel quale è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, emergendone tutti gli elementi costitutivi, anche se ancora non possa essere ascritto a persona determinata. (Fattispecie, in tema di verifica fiscale, di dichiarazioni etero-accusatorie rese alla Guardia di Finanza dalla persona soggetta all'accertamento amministrativo senza l'osservanza degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. ritenute utilizzabili nel processo penale perché, al momento in cui erano state rese, non risultava ancora accertato il superamento della soglia di punibilità del reato tributario).

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)