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Sez. 1, Sentenza n. 6073 del 04/12/1985 (Rv. 443208 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE - NULLITÀ - INDEBITO LUCRO PER IL PROFESSIONISTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DEDUCIBILITÀ DA PARTE DI ENTRAMBI I CONTRAENTI - DIMOSTRAZIONE DI UNO SPECIFICO INTERESSE A RIMUOVERE GLI EFFETTI DEL PATTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443208-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE - NULLITÀ - INDEBITO LUCRO PER IL PROFESSIONISTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DEDUCIBILITÀ DA PARTE DI ENTRAMBI I CONTRAENTI - DIMOSTRAZIONE DI UNO SPECIFICO INTERESSE A RIMUOVERE GLI EFFETTI DEL PATTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Il divieto del cosiddetto patto di quota lite, fra l'avvocato, procuratore o patrocinatore ed il suo cliente, si ricollega essenzialmente all'esigenza di assoggettare ad una disciplina uniforme, garantita da controlli pubblicistici, il contenuto patrimoniale del rapporto professionale, al fine di tutelare sia l'interesse del cliente, sia la dignità e la moralità del professionista, sia la funzione giurisdizionale, suscettibile di essere pregiudicata da apporti di difesa viziati. Ne consegue che la nullità di quel patto, sancita dall'art. 2233 terzo comma cod. civ., prescinde dalla circostanza del verificarsi di un indebito lucro per il professionista, e può essere fatta valere da ciascuno dei contraenti, senza che si richieda la deduzione e dimostrazione di uno specifico interesse a rimuoverne gli effetti. (V 2709/82, mass n 420565).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)