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Sez. 2, Sentenza n. 2709 del 29/04/1982 (Rv. 420565 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE - REQUISITI - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO IN BASE AD UNA TARIFFA PROFESSIONALE APPROVATA DALL'AUTORITÀ GOVERNATIVA ED AVENTE NATURA DI ATTO AMMINISTRATIVO REGOLAMENTARE - PATTO DI QUOTA LITE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA TARIFFA PROFESSIONALE PER I RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI.*
Stato
decisa il 1982-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420565-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE - REQUISITI - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO IN BASE AD UNA TARIFFA PROFESSIONALE APPROVATA DALL'AUTORITÀ GOVERNATIVA ED AVENTE NATURA DI ATTO AMMINISTRATIVO REGOLAMENTARE - PATTO DI QUOTA LITE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA TARIFFA PROFESSIONALE PER I RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI.*

Il patto di quota lite ha come elementi essenziali la particolare deroga, per singoli rapporti di patrocinio, alla generale disciplina data nell'ordinamento agli stessi, sotto il profilo patrimoniale, e la derivazione di detta deroga da apposita convenzione, posta in essere tra il patrocinatore ed il cliente per il singolo rapporto, contestualmente alla sua Costituzione o nel suo corso, sicché un tale patto non può venire in considerazione, agli effetti del divieto sancitone (art. 2233 cod. civ.), in ipotesi di Determinazione del compenso del patrocinatore in base ad una tariffa professionale approvata dalla competente autorità governativa ed avente natura di atto amministrativo regolamentare (nella specie: tariffa professionale per i ragionieri e periti commerciali di cui al d.P.R. 25 gennaio 1959 n. 42), poiché, da un lato, simile tariffa stabilisce per tutti i rapporti di patrocinio degli appartenenti alla categoria, relativi a specificata materia controversia, i criteri di Determinazione dei compensi, con carattere di generalità, eguaglianza ed astrattezza, così configurando per i rapporti contemplati una autonoma comune disciplina, e, dall'altro lato, il ricorso all'indicata tariffa per la regolamentazione di un singolo rapporto non integra, né presuppone la stipulazione di una convenzione ad hoc.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., DPR 25/01/1959 num. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)