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Sez. L - , Sentenza n. 7332 del 22/03/2017 (Rv. 643568 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO | Società esercenti pubblici servizi - Esonero contributivo ex art. 40 del r.d.l. n. 1857 del 1935 - Stabilità dell'impiego - Accertamento del Ministero competente - Necessità.
Stato
decisa il 2017-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643568-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO

Ai fini dell'esonero contributivo di cui all'art. 40 del r.d.l. n. 1827 del 1935, il requisito della stabilità dell'impiego deve essere dimostrato, alla stregua dell’art. 36 del d.P.R. n. 818 del 1957, anche in relazione al personale dipendente delle aziende esercenti pubblici servizi, sicché, ove non risultante da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico di detto personale, tra cui non sono ricomprese le clausole pattizie di cui alla contrattazione collettiva di diritto comune, deve essere accertato dal Ministero competente su domanda del datore di lavoro, con decorrenza dalla data della domanda.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 40 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)