Sez. L - , Sentenza n. 27225 del 16/11/2017 (Rv. 646381 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO | Società a partecipazione pubblica - Esonero contributivo ex art. 40 del r.d.l. n. 1857 del 1935 - Stabilità dell'impiego - Assoggettabilità a licenziamento ex l. n. 223 del 1991 - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO
In tema di contributi per la disoccupazione involontaria dei dipendenti delle società a partecipazione pubblica, posta l'identità di disciplina dei rapporti di lavoro con quelli delle società private, salvo espressa deroga, ai fini della stabilità di impiego richiesta per l'esenzione di cui all'art. 40 del r.d.l. n. 1827 del 1935, vigente "ratione temporis", non è sufficiente accertare che la contrattazione collettiva assicuri la cessazione del rapporto di lavoro al verificarsi di ipotesi oggettive e tassativamente predeterminate, in quanto, fino a che permane l'assoggettabilità alla procedura di licenziamento collettivo ex l. n. 223 del 1991, non può sussistere la sopra menzionata stabilità.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 40 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)