Sez. L, Sentenza n. 6217 del 15/07/1987 (Rv. 454514 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - FORMA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - FORMA.*
L'appello incidentale - anche se autonomo (cioè relativo a capi diversi da quelli investiti dall'appello principale e con essi non in rapporto di connessione o dipendenza) - deve essere proposto con la memoria di Costituzione prevista dall'art. 436 cod. proc. civ., e non già mediante ricorso ai sensi dell'art. 434 dello stesso codice (senza che, peraltro, l'adozione di tale Forma comporti decadenza, ove il ricorso sia tempestivo), attesa la specificità della norma del citato art. 436 e considerato che l'adozione della Forma prevista da tale articolo anche nel caso di appello incidentale autonomo non determina violazione del diritto di difesa dell'appellante principale, che è salvaguardato dalla congruità dell'intervallo temporale (almeno dieci giorni) assicuratogli per controbattere l'impugnazione proposta nei suoi confronti. (V 5327/86, mass n 447889; (V 351/84, mass n 432602; (V 6549/83, mass n 431258; (contra 3871/87, mass n 452733).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)