diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5327 del 30/08/1986 (Rv. 447889 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE.*
Stato
decisa il 1986-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447889-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE.*

Nelle controversie di lavoro, la proposizione dell'appello incidentale con le modalità e nel termine ("almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione") stabiliti dall'art. 436 cod. proc. civ. resta sottratta agli ordinari termini d'impugnazione quando si tratti di controimpugnazione in senso stretto, cioè diretta contro lo stesso capo della sentenza oggetto della impugnazione principale o contro capo ad esso collegato per connessione o dipendenza (il che va accertato anche con riguardo alla natura ed alle interazioni degli interessi contrapposti nel giudizio di primo grado ed all'assetto complessivo ad essi dato con la sentenza impugnata), mentre, ove si verta in tema di impugnazione incidentale autonoma, rivolta contro parti della sentenza distinte da quelle investite dall'impugnazione principale, l'appello incidentale è ammissibile solo in quanto risultino rispettati anche i termini ordinari per appellare. (V 351/84, mass n 432602; (V 2767/83, mass n 426678).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)