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Sez. L, Sentenza n. 351 del 16/01/1984 (Rv. 432602 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINI EX ART. 436 COD. PROC. CIV. - RIFERIMENTO ALLA CONTRO IMPUGNAZIONE IN SENSO STRETTO - CARATTERE ESCLUSIVO - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE AUTONOMA - TERMINI ORDINARI - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432602-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINI EX ART. 436 COD. PROC. CIV. - RIFERIMENTO ALLA CONTRO IMPUGNAZIONE IN SENSO STRETTO - CARATTERE ESCLUSIVO - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE AUTONOMA - TERMINI ORDINARI - APPLICABILITÀ.*

Nelle controversie di lavoro, la proposizione dell'appello incidentale con le modalità e nei termini fissati dall'art. 436 cod. proc. civ., e cioè con memoria da depositare in Sede di Costituzione e da notificare alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza, resta sottratta agli ordinari termini d'impugnazione solo quando si tratti di controimpugnazione in senso stretto, cioè diretta contro lo stesso capo della sentenza oggetto dell'impugnazione principale o capo collegato per connessione o di dipendenza con il primo (in applicazione del principio generale fissato dall'art. 334 cod. proc. civ.), atteso che, ove si verta in tema d'impugnazione incidentale autonoma, rivolta contro parti distinte della sentenza, rispetto a quelle investite dall'impugnazione principale, il medesimo appello incidentale è ammissibile solo in quanto risultino rispettati anche i termini ordinari per appellare (termine breve dalla notificazione della sentenza, a norma dell'art. 434 secondo comma cod. proc. civ., ovvero, in caso di mancata notificazione, termine annuale di decadenza di cui allo art. 327 cod. proc. civ.), con riferimento al momento del deposito della suddetta memoria contenente il relativo atto. (V 303/83, mass n 425114; (V 6874/82, mass n 424526; (V 6055/80, mass n 409826).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)