Sez. L, Sentenza n. 6462 del 10/06/1993 (Rv. 482742 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari | Procedimento disciplinare - Funzione istruttoria - Attribuzione ad una commissione di disciplina da parte del codice disciplinare dell'azienda - Effetti - Diritto del dipendente ad essere sentito a sua difesa da detto organismo - Comunicazione a quest'ultimo dell'impedimento a comparire - Onere del dipendente - Funzione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari
Nel caso in cui il codice disciplinare, vincolante all'interno della organizzazione dell'impresa, attribuisca ad una commissione di disciplina la funzione d'istruttoria del procedimento disciplinare per l'acquisizione e valutazione delle prove, al fine di formulare proposte di sanzione al consiglio di amministrazione dell'ente, il dipendente ha diritto, in base alle garanzie del contraddittorio di cui all'art. 7 Statuto Lavoratori, di essere sentito a sua difesa, dietro richiesta, da detto organismo, al quale deve essere anche tempestivamente reso noto l'eventuale impedimento a comparire del medesimo lavoratore, per evitare che la sua assenza venga interpretata come atto di esercizio della libertà di non difendersi.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)