Sez. U, Sentenza n. 5943 del 16/04/2012 (Rv. 622253 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Ordinanza di sospensione del processo adottata dal giudice amministrativo - Rifiuto della giurisdizione - Ricorso per motivi di giurisdizione - Inammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
La decisione discrezionale del giudice amministrativo che disponga la sospensione del processo, nell'attesa della soluzione di un incidente di costituzionalità sollevato dal medesimo organo giurisdizionale in un diverso processo, pone il primo in una condizione di temporanea attesa, ma non integra un'ipotesi di rifiuto della giurisdizione, con conseguente inammissibilità del ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi degli artt. 362, comma 1, cod. proc. civ. e 111, comma 8, Cost. (fattispecie in tema di ricorso elettorale, nel quale il giudice amministrativo aveva sollevato, in un diverso processo, la questione di legittimità costituzionale delle norme escludevano la possibilità che esso potesse disporre accertamenti sulla falsità delle firme di presentazione e della loro autenticazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 8 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)