Sez. U, Sentenza n. 3037 del 08/02/2013 (Rv. 624902 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Rifiuto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo - Ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione - Condizioni - Limiti - Fattispecie relativa a dichiarazione di inammissibilità della revocazione di sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
Il ricorso col quale venga denunciato un rifiuto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo rientra fra i motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell'art. 362 cod. proc. civ., soltanto se il rifiuto sia stato determinato dall'affermata estraneità alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice della domanda, che non possa essere da lui conosciuta. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con cui sia stata dichiarata l'inammissibilità della revocazione di una sentenza, sotto il profilo che l'errore censurato non ricadesse sui fatti prospettati dalle parti, essendo, piuttosto, imputabile ad un'inadeguata valutazione del collegio giudicante, in quanto il diniego di tutela risulta intervenuto non già in ragione di un ravvisato ostacolo alla conoscibilità della domanda, ma per effetto di interpretazione di norme invocate a sostegno della pretesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Costituzione art. 111 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)