Sez. L, Sentenza n. 1350 del 14/02/1997 (Rv. 502407 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE | Domanda di risarcimento per anticipata risoluzione del rapporto - Successiva domanda di risarcimento per invalidità del licenziamento non comunicato per iscritto - Caratteri di novità - Effetti.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE
Rispetto all'originaria domanda di risarcimento del danno per anticipata cessazione del rapporto con riguardo alla durata minima contrattualmente garantita, è nuova - e come tale inammissibile anche in primo grado - la domanda di risarcimento del danno derivante da licenziamento invalido perché comunicato oralmente, atteso che lo stesso "petitum" risulta correlato a due diverse "causae petendi", esulando perciò dalla previsione dell'art. 420 cod. prov. civ. che consente - per gravi motivi e previa autorizzazione del giudice - la sola emendabilità della domanda.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)