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Sez. L, Sentenza n. 3810 del 16/04/1999 (Rv. 525467 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Impugnativa di licenziamento - "Causa petendi" - Deduzione della insussistenza del giustificato motivo - Successiva deduzione della tardività della contestazione disciplinare - Inammissibilità - Fattispecie relativa ad introduzione della nuova doglianza nel corso del giudizio di appello.
Stato
decisa il 1999-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525467-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE

Ove venga impugnato in giudizio un licenziamento sulla base della ritenuta insussistenza di un giustificato motivo, deve ritenersi inammissibile la deduzione tardiva (nella specie nell'udienza del giudizio di appello) del vizio relativo alla tardività della contestazione dell'addebito disciplinare, poiché l'inerente modifica dei dati di fatto posti a base della domanda è contraria alla "ratio" del processo del lavoro, caratterizzato da limiti temporali alla deduzione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, secondo le previsioni degli artt. 414 e 420, quinto comma, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)