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Sez. L, Sentenza n. 1793 del 13/02/1993 (Rv. 480880 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Modificazione | Domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa o di giustificato motivo - Successiva domanda di nullità del licenziamento per inosservanza dell'art. 7 statuto lavoratori - Caratteri di novità - Effetti - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480880-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Modificazione

Rispetto all'originaria domanda a far accertare l'illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa o di giustificato motivo, è nuova - e come tale inammissibile anche in primo grado (limitandosi l'art. 420, primo comma, cod. proc. civ. a consentire, per gravi motivi e previa autorizzazione del giudice, solo l'emendabilità della domanda già formulata) - l'ulteriore domanda di nullità dello stesso licenziamento per inosservanza della procedura prevista dall'art. 7, secondo comma, della legge n. 300 del 1970 (nella specie, per asserito difetto di specifica contestazione dell'addebito), comportando tale seconda domanda la deduzione di un'altra "causa petendi" con l'inserimento di un fatto nuovo e di un diverso tema d'indagine e di decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)