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Sez. 3, Sentenza n. 2111 del 21/12/1995 Ud. (dep. 26/02/1996) Rv. 204564 - 01

Caccia - Uccellagione | Utilizzazione di reti da uccellagione - Ipotesi prevista dall'art. 30 comma primo lett. e) legge 11 febbraio 1992 n. 157 - Sussistenza - Destinazione delle prede all'abbattimento o alla conservazione in vita - Irrilevanza - Utilizzazione di altri tipi di reti - Destinazione delle prede all'abbattimento - Ipotesi dell'uccellagione - Sussistenza - Destinazione delle prede al mantenimento e all'utilizzazione in vita - Ipotesi meno grave della "cattura di uccelli" prevista dall'art. 30 comma primo lett. h) della legge - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204564-01

Caccia - Uccellagione

Ai fini della legge sulla caccia costituisce uccellagione la cattura da uccelli con "reti da uccellagione" indipendentemente dal fatto che gli uccelli catturati siano abbattuti o mantenuti in vita. Quando invece gli uccelli vengano catturati con reti diverse e di piccole dimensioni, si avrà uccellagione solo se le prede catturate siano poi destinate all'abbattimento, mentre si avrà l'ipotesi punita più lievemente di "cattura di uccelli" nel caso in cui la cattura dei volatili, vivi e vitali, sia diretta alla loro conservazione e utilizzazione in vita. Nel primo caso l'attività è punita ai sensi dell'art. 30 comma primo, lett. e) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, nel secondo ai sensi della lettera h) dello stesso articolo.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 com. 1 lett. E CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 com. 1 lett. H CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)