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Sez. 3, Sentenza n. 8698 del 21/06/1996 Ud. (dep. 26/09/1996) Rv. 206686 - 01

CACCIA - UCCELLAGIONE | Destinazione dell'animale catturato al mantenimento - Possibilità - Fattispecie: pretesa distinzione tra uccellagione e cattura.
Stato
decisa il 1996-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206686-01

CACCIA - UCCELLAGIONE

L'uccellagione (come la "cattura") può essere rivolta al mantenimento dell'animale catturato oltre che al suo abbattimento. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso sentenza di condanna, l'imputato aveva dedotto violazione di legge sostanziale, con riferimento all'art. 30, lett. e) legge 11 febbraio 1992, n. 157, in quanto l'uccellagione sarebbe attività di apprensione di volatili finalizzata alla loro soppressione - da tenersi del tutto distinta dalla cattura, attività analoga alla procedente ma, al contrario, finalizzata alla conservazione in vita degli animali catturati (come si desumeva dall'art. 3) -; perché precedenti giurisprudenziali ad interpretazione conforme a Costituzione imponevano di considerare penalmente sanzionata solo l'uccellagione (nel senso indicato e cioè con soppressione di volatili) contrapposta alla "cattura" la cui disciplina, anche sanzionatoria, era rimessa al legislatore regionale. La S.C., nell'affermare il principio di cui sopra, ha altresì ritenuto che la violazione del divieto dell'art. 3 legge n. 157 del 1992 trova la sua sanzione nell'art. 30, lett. e), stessa legge).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 3 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 lett. E CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)