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Sez. 1, Sentenza n. 12771 del 31/05/2007 (Rv. 597126 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Riduzione dell'indennità per infedele dichiarazione ai fin dell'imposta comunale sugli immobili - Applicabilità all'ipotesi di omessa dichiarazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597126-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

L'art. 16 del d.l. n. 504 del 1992, il quale prevede la riduzione dell'indennità di espropriazione nel caso in cui il proprietario avesse dichiarato, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, un valore del fondo da espropriare inferiore all'indennità, è applicabile ai soli casi in esso tassativamente previsti, e dunque non è invocabile nell'ipotesi di omessa presentazione della denuncia o della dichiarazione ai fini dell'Ici.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)