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Sez. 3, Sentenza n. 12760 del 17/11/1999 (Rv. 531243 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO | Ripetute offerte di adempimento del debitore - Rifiuto della controparte di ricevere la prestazione - Conseguenze - Esclusione dell'inadempimento - Inconfigurabilità - Valutazione del comportamento della parte inadempiente sotto il profilo della colpa - Legittimità - Offerta reale - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531243-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO

Non può essere pronunciata la risoluzione del contratto in danno della parte inadempiente qualora questa superi la presunzione di colpevolezza dell'inadempimento dimostrandone la non imputabilità a causa dell'ingiustificato rifiuto della controparte di ricevere la prestazione (nella specie, canoni di locazione); tale esclusione della colpa dell'inadempimento non è condizionata all'avvenuta offerta reale della prestazione, secondo la procedura prevista dagli artt. 1209 e segg. cod. ci., costituendo detta offerta una facoltà' della quale il debitore può'avvalersi al (diverso) fine di determinare gli effetti della mora credenti e di conseguire la propria liberazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)