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Sez. 3, Sentenza n. 583 del 06/03/1970 (Rv. 345689 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - PRECLUSIONE - LIMITI - DOMANDA ORIGINARIA DI ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO - DOMANDA SUCCESSIVA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - INAPPLICABILITA DELLA PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345689-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - PRECLUSIONE - LIMITI - DOMANDA ORIGINARIA DI ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO - DOMANDA SUCCESSIVA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - INAPPLICABILITA DELLA PRECLUSIONE.*

Nel giudizio di primo grado la mutatio libelli e bensi preclusa dalla norma dell'art 184 cod proc civ (a meno che l'altra parte non accetti il contraddittorio riguardo alla nuova domanda), ma tale norma non si applica al caso in cui il contraente, che abbia promosso il giudizio per ottenere l'adempimento del contratto, ne chieda in seguito la risoluzione per inadempimento dell'altra parte. In tal caso la disposizione del secondo comma dell'art 1453 cod civ, che ha un contenuto processuale, deroga a quella degli artt 183 e 184 cod proc civ e consente di sostituire alla domanda di esecuzione quella di risoluzione non solo per tutto il corso dell'istruttoria di primo grado (e quindi nella fase di riapertura di questa), ma altresi per la prima volta nel giudizio di appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)