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Sez. 1, Sentenza n. 2734 del 15/11/1967 (Rv. 330245 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330245-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'errore di fatto, previsto come motivo di revocazione dall'art. 395 n.4 cod.proc.civ., e soltanto quello dovuto ad una falsa percezione materiale, che abbia indotto il giudice a ritenere la sussistenza di un fatto che non esiste ovvero la insussistenza di un fatto che viceversa esiste di modo che non e configurabile tale errore allorche il giudice abbia proceduto ad erronea ed incompleta valutazione delle risultanze processuali, incorrendo in vizi che esorbitano dall'ambito dell'impugnazione revocatoria. L'errore di fatto e rilevante ai fini della revocazione della sentenza se investa un punto decisivo della controversia, si da influire sulla decisione in concreto adottata. L'apprezzamento del giudice di merito, il quale abbia escluso la sussistenza dell'errore di fatto o la decisivita dello stesso, non e sindacabile in Cassazione ove sia sorretto da motivazione immune da errori logici o giuridici.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)