Sez. 3, Sentenza n. 1885 del 14/06/1972 (Rv. 358941 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - NOVITA - CONDIZIONI - LIMITI - CONNESSIONE CON CIRCOSTANZE GIA VALUTATE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - NOVITA - CONDIZIONI - LIMITI - CONNESSIONE CON CIRCOSTANZE GIA VALUTATE.*
Il principio della unitarieta della prova testimoniale, al quale si ispira la norma del secondo comma dell'art 345 cod proc civ, va inteso nel senso che un mezzo di prova deve considerarsi fornito del requisito della novita, che ne consenta la deduzione in appello, allorche verta su circostanze del tutto diverse e distinte da quelle che hanno formato oggetto della prova assunta in primo grado. Ad escludere il requisito della novita e sufficiente anche la mera connessione con le circostanze gia valutate nel precedente grado del giudizio. (V 2049'71, mass n 352710).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)