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Sez. 3, Sentenza n. 667 del 01/03/1976 (Rv. 379315 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA GIA RICHIESTA NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - CONFIGURABILITA - OMESSA RIPROPOSIZIONE NELLE CONCLUSIONI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379315-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA GIA RICHIESTA NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - CONFIGURABILITA - OMESSA RIPROPOSIZIONE NELLE CONCLUSIONI - IRRILEVANZA.*

Non si puo attribuire valore di rinuncia, con effetto ostativo per la nuova deduzione in appello, alla mancata riproposizione di un'istanza istruttoria nelle conclusioni definitive precisate in primo grado. Pertanto, deve considerarsi come nuova, ammissibile ai sensi dell'art 345, secondo comma cod proc civ, la richiesta di mezzo istruttorio gia proposta in prime cure, ma non riprodotta nelle conclusioni, all'udienza all'uopo stabilita. (V 2425/75, mass n 376305; (V 2600/72, mass n 360143; (V 1885/72, mass n 358941).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)