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Sez. 3, Sentenza n. 2049 del 26/06/1971 (Rv. 352710 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - PROVA TESTIMONIALE - MODIFICA O INTEGRAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA PROVA ESPLETATA IN PRIMO GRADO - ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI SU FATTI CONNESSI A QUELLI ESAMINATI NELLA PRECEDENTE FASE - NOVITA DELLE PROVE - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352710-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - PROVA TESTIMONIALE - MODIFICA O INTEGRAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA PROVA ESPLETATA IN PRIMO GRADO - ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI SU FATTI CONNESSI A QUELLI ESAMINATI NELLA PRECEDENTE FASE - NOVITA DELLE PROVE - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Perche una prova testimoniale possa essere ammessa in appello e necessario, a norma del secondo comma dell'art 345 cod proc civ, che essa sia 'nuovà, sicche va escluso che l'indagine richiesta in appello possa essere diretta a integrare o modificare le risultanze della prova raccolta in primo grado. A escludere il requisito della novita e sufficiente anche la mera connessione con le circostanze gia valutate in quella Sede. L'indagine del giudice di appello rivolta ad identificare il contenuto obiettivo e le finalita dei mezzi istruttori dedotti per la prima volta in secondo grado a stabilire se essi riguardino o non fatti nuovi, importa un apprezzamento di fatto che, se congruamente motivato, e incensurabile in Cassazione. (Conf 921'71, mass n 350836).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)