Sez. 1, Sentenza n. 18151 del 20/12/2002 (Rv. 559342 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Acquirente dall'imprenditore poi fallito - Stati soggettivi rilevanti - Conoscenza dello stato di insolvenza - Necessità - Conoscenza della qualità di imprenditore commerciale - Necessità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
In tema di azione revocatoria fallimentare, il requisito soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza, previsto dall'art. 67 della legge fallimentare non si estende alla conoscenza, da parte del terzo acquirente, della qualità di imprenditore commerciale in capo al soggetto del quale sia stato successivamente dichiarato il fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)