Sez. 1, Sentenza n. 4840 del 19/05/1999 (Rv. 526391 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Fruizione delle agevolazioni previste dalla legge n. 168/82 per un precedente acquisto immobiliare destinato ad uso abitativo - Ostatività all'applicazione delle agevolazioni ex art. 2 D.L. n. 12/85 - Esclusione - Cumulabilità di dette agevolazioni - Disciplina successiva.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie e con riguardo all'acquisto di immobili destinati ad uso abitativo, i benefici previsti dall'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, (convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118) spettano anche a chi ha già goduto di quelli accordati dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, per un precedente acquisto immobiliare. Tale agevolazioni, prorogate fino al 31 dicembre 1991, sono divenute permanenti per effetto dell'art. 3, secondo comma, della legge 31 dicembre 1991 n. 415, che ne ha, però, escluso la cumulabilità, reintrodotta dall'art. 1 del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16 (convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1993, n. 75), nuovamente esclusa dall'art. 3, comma centotrentunesimo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed infine nuovamente prevista dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, il cui art. 7, al nono comma, afferma espressamente la cumulabilità delle agevolazioni concesse dall'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12 con quelle previste dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, precisando, nel comma successivo, che tale disposizione si applica anche "ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore...della legge", senza peraltro dar luogo a rimborso.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1982 num. 168 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)