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Sez. 5, Ordinanza n. 381 del 14/04/2000 (Rv. 537752 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Imposta di registro - Agevolazioni "prima casa" - Legge n. 448 del 1998 - Norma interpretativa recante previsione di cumulabilità dei benefici accordati in tempi diversi dalla legge n. 168 del 1982 e dalla legge n. 118 del 1985 - Applicabilità ai rapporti non ancora definiti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 448 del 1998 - Sussistenza - Conseguente rimborso - Esclusione - Dubbio di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - Non manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2000-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537752-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma decimo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui prevede che le disposizioni del precedente comma nono - che riconoscono l'applicabilità dell'agevolazione fiscale, in tema di imposta di registro, per l'acquisto della prima casa, prevista dall'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 118, convertito, con modificazioni, nella legge 5 Aprile 1985, n. 118, anche qualora l'acquirente abbia già usufruito di quelle analoghe, disposte, con riferimento a tempi diversi, dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168 - , pur applicandosi ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge stessa (1 gennaio 1999), non danno luogo a rimborso. Appare, infatti, vulnerato il principio di uguaglianza in senso stretto, in quanto il diverso trattamento previsto per i contribuenti che facciano valere il doppio beneficio non trae origine da una posizione sostanziale differenziata, anche solo nel tempo, essendo, invece, da riconnettere ad una evenienza estrinseca, puramente accidentale, e denotando, per giunta, una considerazione deteriore proprio nei confronti di quei contribuenti che abbiano anticipatamente adempiuto una pretesa tributaria pur riconosciuta dallo stesso legislatore insussistente. Il sospetto di "vulnus" all'art. 53 Cost. nasce, poi, dalla considerazione che, pur risultando, per definizione, pari la capacità contributiva delle due classi di soggetti passivi, i rispettivi trattamenti tributari risultano differenziati.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Legge 22/04/1982 num. 168 art. 1 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2 com. 1, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 7 com. 9 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 7 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)