Sez. L, Sentenza n. 2238 del 04/04/1980 (Rv. 405910 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - PERSONALE SENZA DIRITTO A PENSIONE - SENTENZA N 124 DEL 1975 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - COMPUTO DELLA PREDETTA INDENNITA - CRITERI - PERSONALE CON DIRITTO A PENSIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTRASTANTI CON IL PRINCIPIO DELL'OMNICOMPRENSIVITA DELLA ULTIMA RETRIBUZIONE - DISAPPLICAZIONE - NECESSITA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - PERSONALE SENZA DIRITTO A PENSIONE - SENTENZA N 124 DEL 1975 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - COMPUTO DELLA PREDETTA INDENNITA - CRITERI - PERSONALE CON DIRITTO A PENSIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTRASTANTI CON IL PRINCIPIO DELL'OMNICOMPRENSIVITA DELLA ULTIMA RETRIBUZIONE - DISAPPLICAZIONE - NECESSITA.*
In tema di indennita di buonuscita in favore dei dipendenti dalle aziende autoferrotramviarie, che non abbiano maturato il diritto a pensione, prevista dagli artt 26 e 27 dell'allegato a al RD 8 gennaio 1931 n 148, con riferimento allo stipendio o paga ultimi raggiunti, la Corte costituzionale, con sentenza n 124 del 28 maggio 1975, ha affermato la legittimita costituzionale delle indicate norme, in relazione agli artt 3 e 36 cost, a condizione che la predetta nozione di stipendio o paga ultimi raggiunti vada intesa come retribuzione ultima raggiunta; secondo i criteri imperativi fissati per l'indennita di anzianita dagli artt 2120 e 2121 cod civ e quindi, computando ogni emolumento di natura retributiva, quale la tredicesima e la quattordicesima mensilita. Analoghi principi devono ritenersi operanti con riguardo all'indennita di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva in favore del personale con diritto a pensione, ed anch'essa avente essenzialmente natura di corrispettivo differito e, pertanto, il giudice del merito deve, nella interpretazione delle norme suddette, disapplicare, in quanto contra legem, le Disposizioni che, alla stregua dell'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale, possono risultare contrastanti con il principio dell'omnicomprensivita dell'ultima retribuzione quale base di calcolo dell'indennita di buonuscita anche del personale ferrotramviario con diritto a pensione nonche di ogni altro istituto che, per natura e funzioni, partecipi del regime giuridico di tale indennita. (Conf 2258/79, mass n 398605; (Conf 2086/79, mass n 398469; (Conf 1961/79, mass n 398360).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 23/11/1946 num. 7, Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)