Sez. L, Sentenza n. 1961 del 04/04/1979 (Rv. 398360 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA IN FAVORE DEI DIPENDENTI DALLE AZIENDE AUTOFERROTRAMVIARIE E SENZA DIRITTO A PENSIONE - RIFERIMENTO ALLO STIPENDIO O PAGA ULTIMI RAGGIUNTI - DISCIPLINA EX ARTT 26 E 27 DELL'ALLEGATO A AL RD N 148 DEL 1931 - LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT 3 E 36 COST - CONDIZIONI EX SENTENZA N 124 DEL 1975 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESTENSIONE AI DIPENDENTI CON DIRITTO A PENSIONE - NECESSITA - CONSEGUENZE - PRINCIPIO DELLA ONNICOMPRENSIVITA DELL'ULTIMA RETRIBUZIONE - APPLICABILITA PER IL PERSONALE PARTECIPANTE DEL REGIME GIURIDICO RELATIVO ALLA INDENNITA DI BUONUSCITA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA IN FAVORE DEI DIPENDENTI DALLE AZIENDE AUTOFERROTRAMVIARIE E SENZA DIRITTO A PENSIONE - RIFERIMENTO ALLO STIPENDIO O PAGA ULTIMI RAGGIUNTI - DISCIPLINA EX ARTT 26 E 27 DELL'ALLEGATO A AL RD N 148 DEL 1931 - LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT 3 E 36 COST - CONDIZIONI EX SENTENZA N 124 DEL 1975 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESTENSIONE AI DIPENDENTI CON DIRITTO A PENSIONE - NECESSITA - CONSEGUENZE - PRINCIPIO DELLA ONNICOMPRENSIVITA DELL'ULTIMA RETRIBUZIONE - APPLICABILITA PER IL PERSONALE PARTECIPANTE DEL REGIME GIURIDICO RELATIVO ALLA INDENNITA DI BUONUSCITA.*
In tema di indennita di buonuscita in favore dei dipendenti dalle aziende autoferrotramviarie che non abbiano maturato il diritto a pensione, prevista dagli artt 26 e 27 dell'allegato a al RD 8 gennaio 1931 n 148, con riferimento allo stipendio o paga ultimi raggiunti, la Corte costituzionale, con sentenza n 124 del 28 maggio 1975, ha affermato la legittimita costituzionale delle indicate norme, in relazione agli artt 3 e 36 cost, a condizione che la predetta nozione di stipendio o paga ultimi raggiunti vada intesa come retribuzione ultima raggiunta, secondo i criteri imperativi fissati per l'indennita di anzianita dagli artt 2120 e 2121 cod civ e, quindi computando ogni emolumento di natura retributiva, quale la tredicesima e la quattordicesima mensilita. Analoghi principi devono ritenersi operanti con riguardo all'indennita di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva in favore del personale con diritto a pensione, ed anch'essa avente natura essenzialmente di corrispettivo differito, e, pertanto, il giudice del merito deve, nell'interpretazione delle norme predette, disapplicare, in quanto contra legem, quelle Disposizioni che, alla stregua della interpretazione fornita dalla Corte costituzionale, possono risultare contrastanti con il principio della onnicomprensivita dell'ultima retribuzione quale base di calcolo dell'indennita di buonuscita anche del personale che, per natura e funzioni, partecipi del regime giuridico di tale indennita. (V 4680/77, mass n 388277; (V 3199/77, mass n 386716; (V 1859/77, mass n 385584; (V 4069/76, mass n 382734; (V 480/76, mass n 379139; (V 320/76, mass n 378999; (Conf 1856/79, mass n 398238).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 23/11/1946 num. 7, Contr. Coll. 19/12/1948 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)