Sez. 3, Sentenza n. 947 del 24/01/2012 (Rv. 620415 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Artt. 183 e 184 cod. proc. civ. - Testo di cui alla legge n. 353 del 1990 - Preclusioni - Rilievo d'ufficio - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Domanda tardiva nel giudizio di primo grado - Inammissibilità - Rilievo in grado di appello - Possibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Nel vigore del regime delle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. come formulati dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, ed applicabili alla fattispecie "ratione temporis", la questione circa la novità delle domande è del tutto sottratta alla disponibilità delle parti e ricondotta esclusivamente al rilievo d'ufficio da parte del giudice, in virtù del principio secondo cui il "thema decidendum" non è più modificabile dopo la chiusura della prima udienza di trattazione o dopo la scadenza del termine concesso dal giudice ai sensi dell'art. 183, quinto comma, cit.; ne consegue che, ove una domanda non sia stata proposta in primo grado nei termini perentori previsti dalla legge, essa deve essere dichiarata inammissibile anche in appello, a causa dell'inderogabile divieto di domande nuove di cui all'art. 345 del codice di rito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 17, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)