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Sez. 5, Sentenza n. 24606 del 20/11/2006 (Rv. 594221 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVE PROVE | Giudizi instaurati dopo il 30 aprile 1995 - Documenti - Termine per la produzione - Carattere perentorio - Conseguenze - Produzione tardiva - Mancata opposizione - Sanatoria - Esclusione - Appello - Nuovi documenti - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2006-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594221-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVE PROVE

Nei giudizi instaurati dopo il 30 aprile 1995, non trova più applicazione il principio secondo cui l'inosservanza del termine per la produzione di documenti deve ritenersi sanata qualora la controparte non abbia sollevato la relativa eccezione in sede di discussione della causa dinanzi al collegio: l'art. 184 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non si limita infatti a prevedere l'eventuale assegnazione alle parti di un termine entro cui dedurre prove e produrre documenti, ma stabilisce espressamente il carattere perentorio di detto termine, in tal modo sottraendolo alla disponibilità delle parti (stante il disposto dell'art. 153 cod. proc. civ.), come del resto implicitamente confermato anche dal successivo art. 184-bis, che ammette la rimessione in termini, ma solo ad istanza della parte interessata ed a condizione che questa dimostri di essere incorsa nella decadenza per una causa ad essa non imputabile. Pertanto, nel giudizio di appello l'eventuale indispensabilità dei documenti, in tanto può essere valutata dal giudice, in quanto si tratti di documenti nuovi, nel senso che la loro ammissione non sia stata richiesta in precedenza, e che comunque non si sia verificata la decadenza di cui all'art. 184 cod. proc. civ., la quale è rilevabile d'ufficio, in quanto sottratta alla disponibilità delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)