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Sez. L, Sentenza n. 27824 del 30/12/2009 (Rv. 611395 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Cartella esattoriale - Opposizione - Parziale insussistenza del credito - Conseguenze - Inefficacia integrale del titolo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611395-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

In materia di riscossione di contributi previdenziali, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale, ove accerti la parziale insussistenza del credito, non è tenuto dichiarare integralmente inefficace la cartella opposta, dovendosi ritenere che non operino i limiti ai poteri del giudice ordinario di cui all'art. 4 della legge 30 marzo 1865, All. E, il cui ambito è limitato all'esercizio dei poteri autoritativi, in quanto il credito contributivo trova la sua fonte direttamente nella legge, mentre la previsione della riscossione mediante iscrizione a ruolo concerne soltanto la possibilità - concessa normativamente anche ai privati - di formare un titolo esecutivo stragiudiziale, sulla cui legittimità formale e sostanziale vi è pienezza di cognizione e potestà da parte del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)