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Sez. L, Sentenza n. 19502 del 10/09/2009 (Rv. 610115 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Cartella esattoriale - Opposizione volta a contestare la sussistenza del credito - Parziale fondatezza dell'opposizione - Conseguenze - Inefficacia totale della cartella - Esclusione - Inefficacia della cartella solo in relazione alle somme non dovute - Sussistenza - Declaratoria di totale inefficacia - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610115-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

In tema di riscossione di contributi previdenziali, ove venga accertata, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale con il quale si contesta la sussistenza del credito, la sola parziale fondatezza dell'opposizione, non si determina per questa unica ragione la totale inefficacia della cartella, ma il giudice deve, anche d'ufficio, dichiarare l'inefficacia della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute, potendo imporsi una declaratoria di totale inefficacia solo nel caso in cui, tenuto conto anche della normativa sostanziale applicabile, l'ente creditore non abbia assolto all'onere di provare anche nel "quantum" il suo credito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)