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Sez. 2, Sentenza n. 6469 del 11/03/2008 (Rv. 602659 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - COSTRUZIONI DELLA P.A. | Costruzione dell'ente pubblico al di fuori dei suoi poteri pubblicistici - Violazione delle distanze legali dal confinante terreno - Sentenza del giudice di merito disponente l'arretramento - Violazione di legge - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602659-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - COSTRUZIONI DELLA P.A.

Non è affetta da violazione di legge la sentenza del giudice di merito che abbia disposto l'arretramento di un edificio, costruito da un ente pubblico al di fuori dei suoi poteri pubblicistici perchè in violazione delle distanze legali dal confinante terreno. Infatti, qualora la P.A. abbia agito "iure privatorum" ponendo in essere un comportamento meramente materiale, disancorato e non sorretto da atti o provvedimenti amministrativi, e lesivo di diritti soggettivi, essa può essere condannata ad un "facere", non operando, in tale circostanza, i limiti ai poteri del giudice ordinario di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E. (Nella specie è stata respinta la tesi del comune secondo cui, in ogni caso, il privato confinante avrebbe potuto chiedere al giudice ordinario soltanto l'indennizzo ai sensi dell'articolo 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, all'epoca vigente, causa l'imposizione di fatto di una servitù per avere costruito l'edificio a distanza dal confine inferiore a quella prescritta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)