Sez. L, Sentenza n. 4140 del 22/03/2001 (Rv. 545030 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Accettazione della sentenza - Estremi - Univocità - Comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di proporre impugnazione - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA
L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ex art. 329 cod. proc. civ., configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, può essere ravvisata nelle sole ipotesi in cui l'interessato abbia posto in essere un comportamento inequivocabilmente incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto di gravame. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso il carattere univocamente indicativo della volontà di accettare la sentenza - con la quale il pretore aveva condannato una società a reintegrare i lavoratori licenziati nei posti già occupati - nel comportamento della società, che, nell'ottemperare alla sentenza, provvisoriamente esecutiva, aveva provveduto, a norma dell'art. 17 della legge n. 223 del 1991, al licenziamento di altri dipendenti in sostituzione di quelli reintegrati, peraltro formulando, nelle lettere di reintegrazione e di licenziamento in sostituzione, espressa riserva di impugnazione della sentenza pretorile.)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)