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Sez. 2, Sentenza n. 1823 del 18/02/2000 (Rv. 534034 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Accettazione della sentenza - Estremi - Univocità - Comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di proporre impugnazione - Necessità - Riconoscimento da parte del giudice di un diritto di portata inferiore rispetto a quello rivendicato - Comportamento dell'interessato volto ad ottenere l'attuazione immediata di tale diritto - Acquiescenza tacita alla sentenza - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534034-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA

L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., è configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, perché successivamente allo stesso è possibile solo la rinuncia espressa all'impugnazione da compiersi nelle forme prescritte dalla legge, e consiste nell'accettazione della sentenza, ossia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può essere esternata sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, peraltro, l'acquiescenza può essere ravvisata solo quando l'interessato abbia posto in essere un comportamento inequivocamente rivelatore del proposito di non contrastare gli effetti della pronuncia, e sicuramente incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto di gravame. L'esistenza dell'intento di non mettere in discussione il "dictum" della pronuncia non può ritenersi dimostrata nei casi nei quali la parte, cui sia stato riconosciuto un diritto di portata inferiore rispetto a quello rivendicato, si attivi per ottenere l'attuazione immediata di tale diritto, non essendo tale condotta incompatibile con il proposito di perseguire, per il tramite della proposizione di gravame, l'obiettivo del riconoscimento delle più ampie ragioni originariamente vantate.(Nella fattispecie, la S.C. ha escluso il carattere univocamente indicativo della volontà di non impugnare la sentenza - con la quale la Corte d'appello aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del tribunale, in conformità alla parcella corredata del parere della competente associazione professionale, in favore di un commercialista incaricato, ex art. 2343 cod. civ., della stima dei conferimenti in natura da apportare per la trasformazione della società, ritenendo che tale compenso dovesse essere liquidato con il procedimento disciplinato per gli altri consulenti del giudice dalla legge n. 319 del 1980, e nella misura ivi prevista - il comportamento del professionista, che, precedentemente alla proposizione del ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte di merito, aveva richiesto al Presidente del tribunale la liquidazione del compenso secondo i criteri indicati dai giudici di secondo grado, sollecitando, altresì, alla controparte, una volta ottenuto il provvedimento, il pagamento della somma così determinata.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)