diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 10056 del 18/06/1985 Ud. (dep. 29/10/1985) Rv. 170907 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - IN GENERE - RITRATTAZIONE - VALIDITÀ AI FINI DELLA NON PUNIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170907-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - IN GENERE - RITRATTAZIONE - VALIDITÀ AI FINI DELLA NON PUNIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*

La ritrattazione parziale della denuncia, non contestuale alla presentazione di quest'ultima, vale ad escludere la configurabilità del delitto di simulazione, purché sia posta in essere dal denunziante spontaneamente e prima che siano state iniziate le indagini rivolte all'accertamento del reato denunciato e alla scoperta dei responsabili. (fattispecie in tema di denuncia di furto, ad opera di ignoti, di beni in parte diversi da quelli realmente rubati, e parzialmente ritrattata circa un'ora dopo la presentazione della denuncia medesima davanti alla stessa autorità). (V mass n 114367; (V mass n 115462; (contra mass n 164283; (contra mass n 166171).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)