diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4279 del 21/07/1984 (Rv. 436209 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - MANCATA OCCUPAZIONE CONTINUATIVA DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE - VALUTAZIONE DELL'ASSENZA IN RELAZIONE ANCHE AL NUCLEO FAMILIARE DEL CONDUTTORE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-07-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436209-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - MANCATA OCCUPAZIONE CONTINUATIVA DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE - VALUTAZIONE DELL'ASSENZA IN RELAZIONE ANCHE AL NUCLEO FAMILIARE DEL CONDUTTORE - NECESSITÀ.*

Ai fini dell'applicazione dell'art. 59 n. 8 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - che, per le locazioni abitative in corso alla data di entrata in vigore di tale legge, consente il recesso del locatore quando il conduttore non occupa continuativamente l'immobile locato senza giustificato motivo - l'assenza da detto immobile deve essere valutata in relazione non solo al conduttore, ma anche al suo nucleo familiare. (nella specie, in cui l'immobile locato era risultato occupato solo da una sorella del conduttore, il S.C., alla stregua del principio di cui in massima, ha cassato la decisione impugnata che aveva accolto la domanda di recesso ex art. 59 n. 8 citato senza accertare se la donna, indicata nel contratto di locazione come componente del nucleo familiare del conduttore, avesse o non titolo a restare nell'immobile stesso). (V 3407/83, mass n 428296; (V 3282/82, mass n 421243).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)