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Sez. 3, Sentenza n. 3407 del 17/05/1983 (Rv. 428296 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI AD USO ABITAZIONE - MANCATA OCCUPAZIONE CONTINUATIVA DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO - RECESSO DEL LOCATORE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428296-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI AD USO ABITAZIONE - MANCATA OCCUPAZIONE CONTINUATIVA DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO - RECESSO DEL LOCATORE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Il locatore può esercitare il recesso previsto dall'art. 59 n. 8 della legge 27 luglio 1978 n. 392 per l'ipotesi che il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo, quando le assenze del conduttore e dei suoi familiari esulino da quelle normali per necessità e gli Usi comuni e, se ripetute e di lunga durata, non siano giustificate da validi motivi; le giustificazioni all'uopo addotte dal conduttore non possono, peraltro, avere Rilevanza ostativa del recesso qualora l'immobile sia stato di fatto abbandonato e sia occupato in maniera del tutto occasionale. (nella specie il giudice del merito, aveva accertato che il conduttore usava l'immobile per qualche sporadico pernottamento, seguito da assenze della durata di mesi e, talvolta, di oltre un anno ed aveva, di conseguenza, ritenuto applicabile la causa di recesso prevista dalla norma in parola. La suprema Corte, enunciando il principio che precede, ha reputato corretta siffatta decisione). (V 3282/82, mass n 421243).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)